Secondo una sentenza della Corte di giustizia europea, l’acquirente iniziale della copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, può vendere tale copia e la relativa licenza a un subacquirente. Tuttavia, per cedere un’eventuale copia di riserva, serve l’autorizzazione di chi ne detiene il copyright.
#ECJ rules: a person cannot sell his back-up copy of an IT programme without the authorisation of the right holder https://t.co/B0sMPtNgss
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) 12 ottobre 2016
La Corte, chiamata in causa da un tribunale regionale di Riga, si esprimeva su un caso in Lettonia: due cittadini, perseguiti penalmente per alcuni reati, si vedevano contestare anche l’ aver venduto online delle copie di riserva di programmi per pc editi da Microsoft e tutelati dal diritto d’autore.
Secondo la corte, chi detiene un diritto d’autore su un programma informatico e ne ha venduto una copia su un supporto fisico non può opporsi alle vendite successive, anche se le disposizioni contrattuali lo vietano. Nel caso specifico, invece, si parla della vendita della copia di un programma informatico registrata su un supporto fisico non originale, da parte di un qualcuno che l’ha acquistata presso l’acquirente iniziale o presso un terzo.
Nemmeno i contratti possono vietare che una persona faccia una copia del programma: tuttavia, chi realizza una copia lo può fare se ha il diritto di usare il programma e finalizzare la copia all’uso del medesimo. Non si può invece effettuare una copia di riserva da vendere occasionalmente a terzi, in mancanza dell’originale che può essere danneggiato, smarrito o distrutto.
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Fonte: http://www.wired.it/attualita/tech/2016/10/12/software-copia-di-riserva-venderla-autorizzazione/
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